|
|
|
|

Gli Statuti
Shaw
Manoscritto del 1598
A Edimburgo, il 28° giorno di
Dicembre, l’anno di Dio Mille e Cinquecento
Novantotto.
Statuti e ordinanze che devono
osservare tutti i
maestri
muratori di questo regno,
emanati da William
Shaw, Maestro
delle Opere di
Sua Maestà (il
re Giacomo
VI) e
Sorvegliante
Generale del mestiere,
col consenso dei maestri.
Traduzione di ALC
|
|
|
-
Essi osserveranno e guarderanno tutte le ordinanze
precedentemente emanate dai loro predecessori, concernenti i
privilegi del loro mestiere, e in particolare saranno sinceri gli
uni con gli altri e vivranno insieme nella carità poiché sono
diventati per giuramento fratelli e compagni del mestiere.
-
Obbediranno ai loro sorveglianti, diaconi e maestri per tutto ciò
che concerne il mestiere.
-
Saranno onesti, fedeli e diligenti nello svolgere le loro
mansioni,
e si condurranno con dirittura verso i maestri o i proprietari delle
opere che intraprenderanno, che siano pagati a opra o alloggiati e
nutriti o pagati a settimana.
-
Nessuno intraprenderà un’opera, grande o piccola, se non è
capace di eseguirla con competenza, sotto pena di un’ammenda di
quaranta lire o di un quarto del valore dell’opera, senza
pregiudizio del danno e delle penali da pagare ai proprietari dell’opera, secondo la stima e il giudizio del Sorvegliante
Generale, o in sua assenza secondo la stima dei sorveglianti,
diaconi e maestri della contea ove l’opera è in costruzione.
-
Nessun maestro prenderà il lavoro di un altro, dopo che costui
si
sia accordato col proprietario dell’opera, che fosse un
contratto scritto, un accordo con caparra o un accordo verbale,
sotto pena di un’ammenda di quaranta lire.
-
Nessun maestro riprenderà un’opera alla quale altri maestri
abbiano lavorato, finché chi lo ha preceduto non abbia ricevuto il
salario del lavoro compiuto, sotto pena della medesima ammenda.
-
In ogni loggia nella quale i muratori sono ripartiti, si
sceglierà
ed eleggerà ogni anno un sorvegliante che abbia cura di questa
loggia, e ciò col suffragio dei maestri delle logge e
col consenso del loro Sorvegliante Generale, se è presente.
Altrimenti lo si informerà che per l’annata è stato eletto un
sorvegliante, affinché gli possa inviare le sue direttive.
-
Nessun maestro prenderà più di tre apprendisti in vita sua, se
non col consenso speciale di tutti i sorveglianti, diaconi e maestri
della contea ove abita l’apprendista che vuol prendere in più.
-
Nessun maestro prenderà o si legherà un apprendista per meno
di sette anni, e di più non gli sarà permesso fare di questo
apprendista un fratello e compagno del mestiere se questi non avrà
servito altri sette anni dopo la fine del suo apprendistato, salvo
dispensa speciale accordata dai sorveglianti, diaconi e maestri
riuniti per giudicarne, e dopo che si siano sufficientemente provati
il valore, la qualificazione e l’abilità di colui che desidera
essere fatto compagno del mestiere; questo sotto pena di quaranta
lire, da far ricadere su colui che sarà stato fatto compagno del
mestiere contravvenendo a questa ordinanza, senza pregidizio delle
pene che gli potranno essere inflitte dalla loggia alla quale
appartiene.
-
Non sarà permesso ad alcun maestro di vendere il suo
apprendista a un altro maestro, né di liberarsi con una somma di
denaro dagli anni di apprendistato che deve all’apprendista stesso,
sotto pena di un’ammenda di quaranta lire.
-
Nessun maestro riceverà un apprendista senza informarne il
sorvegliante della loggia alla quale appartiene, in modo che il nome
dell’apprendista e il giorno della sua ricezione possano essere
debitamente registrati.
-
Nessun apprendista sarà introdotto senza che sia rispettata la
medesima regola, come dire che la sua introduzione sarà registrata.
-
Nessun maestro o compagno del mestiere sarà ricevuto o ammesso,
se non alla presenza di sei maestri e di due apprendisti introdotti,
il sorvegliante della loggia essendo uno dei sei; il giorno della
ricezione di detto compagno del mestiere o maestro sarà debitamente
registrato, e il suo nome e il suo marchio saranno iscritti nel
libro coi nomi dei sei che l’hanno ammesso e quelli degli
apprendisti introdotti; i nomi degli istruttori che si devono
scegliere per ciascun recipiendario daranno ugualmente iscritti nel
libro. Tutto ciò a condizione che nessun uomo sia ammesso senza che
si sia esaminata e sufficientemente provata la sua abilità e il suo
valore nel mestiere al quale è chiamato.
-
Nessun maestro lavorerà ad alcuna opera di muratoria sotto l’autorità o la direzione di un altro uomo del mestiere avendo
preso in carico un’opera di muratoria.
-
Nessun maestro o compagno del mestiere accoglierà un cowan
(muratore a secco) per lavorare con lui, né lascerà che alcuno dei
suoi aiutanti lavori con dei cowans, sotto pena di un’ammenda di
venti lire ogni volta che qualcuno contravverrà a questa regola.
-
Non sarà permesso a un apprendista introdotto di intraprendere
per un proprietario un lavoro o un’opera di un valore superiore alle
dieci lire, sotto pena di un’ammenda di venti lire, e dopo aver
eseguito questo lavoro non ne intraprenderà altri senza il permesso
dei maestri o del sorvegliante del circondario.
-
Se qualche contestazione, litigio o dissenso nasce fra dei
maestri, degli aiutanti o degli apprendisti introdotti, che le parti
convengano e facciano conoscere la causa del loro litigio ai
sorveglianti e ai diaconi della loro loggia entro il termine delle
ventiquattro ore, sotto pena di un’ammenda di dieci lire, di modo
che possano essere riconciliati e messi d’accordo e che le loro
contese possano essere appianate dai sorveglianti, diaconi e
maestri. Se avviene che una delle parti si intestardisce e si
ostina, saranno esclusi dai privilegi della loro loggia e non sarà
più permesso loro di lavorarvi finché non verranno a resipiscenza
davanti ai sorveglianti, ai diaconi e ai maestri, come si è detto.
-
Tutti i maestri, imprenditori d’opere, veglieranno a che le
impalcature e le passerelle siano solidamente installate e disposte,
in modo che nessuna persona impiegata all’opera risulti ferita per
la loro negligenza ed incuria, sotto pena di essere privati del
diritto di lavorare come maestri incaricati di opere, e di essere
condannati per il resto dei loro giorni a lavorare sotto gli ordini
di un altro maestro principale incaricato di opera.
-
Nessun maestro accoglierà o impiegherà l’apprendista o l’aiutante di un altro maestro, che sia fuggito dal servizio di
questo maestro o se l’ha accolto, non lo terrà con sé quando sarà
informato della sua situazione, sotto pena di un’ammenda di quaranta
lire.
-
Tutte le persone appartenenti al mestiere di muratore si
riuniranno a tempo e luogo debitamente annunciati, sotto pena di un’ammenda di dieci lire.
-
Tutti i maestri che saranno stati convocati ad una assemblea o
riunione presteranno il giuramento solenne di niente nascondere o
dissimulare delle colpe o mancanze che avranno potuto commettere gli
uni verso gli altri; né delle colpe o mancanze che sapranno che tal
uomo del mestiere abbia potuto commettere verso i proprietari delle
opere delle quali sono incaricati, sotto pena di una ammenda di
dieci lire da imporre su coloro che avranno dissimulato tali colpe.
-
Si ordina che tutte le ammende previste qui sopra siano imposte
sui delinquenti e contravventori a queste ordinanze dai
sorveglianti, diaconi e maestri delle logge ai quali appartengono i
colpevoli, e che il ricavato sia destinato ad un uso pio secondo l’avviso e la coscienza delle persone suddette. E al fine che queste
ordinanza siano eseguite ed osservate quali esse sono state emanate,
tutti i maestri riuniti nel giorno precedentemente indicato si
impegnano e si obbligano ad obbedir loro fedelmente. Per questa
ragione il loro Sorvegliante Generale ha chiesto la loro
sottoscrizione autografa, al fine che una copia autentica ne
sia inviata a ciascuna loggia particolare di questo regno.
William SCHAW, Maestro delle Opere
|