Lo Statuto di Strasburgo è
stato approvato dal capitolo di Ratisbona del 25 aprile 1459 e ratificato a Spira il 9
aprile 1464, dall'imperatore Massimiliano I nel 1488, e confermato da Carlo V e Ferdinando
I (Cfr. «Rivista massonica» marzo e ottobre 1967, BacciUlisse, Il libro del massone
italiano, Bologna 1972, Forni, voll. I e II).
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In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e
della gloriosa Madre Maria, alla memoria eterna dei Santi Quattro Coronati, loro beati
servi.
Considerato che una retta amicizia, concordia e obbedienza
sono il fondamento di ogni bene, noi c'impegniamo sia per l'utilità comune sia per quella
di tutti i prìncipi, conti, signori, città, fondazioni e monasteri che fanno o faranno
costruire chiese o altre opere murarie, a fornire e a curare tutto ciò che è necessario,
ed anche per l'utilità di tutti i Maestri e Compagni del mestiere, di tutti i muratori e
scalpellini nei Paesi germanici, onde evitare tutte le discordie, dissapori, torti, spese
e danni che si sono verificati per causa di alcuni Maestri che hanno contravvenuto alle
buone e vecchie abitudini praticate in passato dagli amici del mestiere dei tempi antichi
e da essi stimate e a noi tramandate. Ma al fine di
trovare questa via pacifica e di perseverarvi, noi tutti, Maestri e Compagni dello stesso
mestiere, riuniti in Capitolo a Spira, Strasburgo e Ratisbona abbiamo, in nome nostro, e
di quello degli altri Maestri e Compagni del nostro comune mestiere, rinnovato e
rettificato queste antiche abitudini e ci siamo amichevolmente e liberamente riuniti in
questa Confraternita ed abbiamo, di comune accordo, elaborato questi Statuti e li abbiamo
approvati e promesso, per noi e per i nostri successori, di osservarli fedelmente, come
sta scritto qui di seguito:
a) Primo: nel caso che qualche articolo di questo
Statuto sia troppo gravoso o troppo duro, o troppo leggero o mite, quelli che si trovano
in questo ordinamento potranno, in maggioranza, alleviare, diminuire o aumentare tali
articoli secondo le necessità del tempo e del paese e secondo gli avvenimenti.
Questi articoli, deliberati in Capitolo a questo scopo convocato, e contenuti in questo
libro, devono essere osservati secondo il giuramento da ciascun prestato.
b) Parimenti: Chi del nostro mestiere di arte muraria
voglia entrare di buon grado in quest'Ordine, secondo lo Statuto scritto in questo libro,
dovrà promettere di attenersi a tutti i punti e a tutti gli articoli.
Saranno Maestri coloro che sanno costruire e costruiscono fabbricati, che siano liberi e
che non esercitano alcun altro mestiere e che lo facciano volentieri.
Essi, siano Maestri o Compagni, debbono attenersi ai precetti d'onore e nessuno di loro
venga diminuito: e che gli stessi abbiano il potere di punire, secondo le circostanze.
c) Parimenti: Le costruzioni iniziate con il regime
della paga giornaliera, e cioè a Strasburgo, Colonia, Vienna e Passavia e nelle Logge ad
esse città appartenenti, dovranno essere portate a termine a paga giornaliera: tali
costruzioni dovranno dunque essere lasciate a paga giornaliera e in nessun modo l'opera
dovrà essere fatta a cottimo, onde l'arte, a causa del cottimo, non ne soffra, finché 1
sia possibile.
d) Parimenti: Se uno che ha intrapreso un lavoro decede,
ogni altro imprenditore o Maestro che s'intende d'arte muraria e che sia capace di tale
lavoro, può presentarsi per ottenerlo, affinché i proprietari che lo hanno fatto
eseguire e lo amministrano, siano nuovamente provvisti dell'arte muraria.
Parimenti può presentarsi anche un Socio che s'intenda di arte muraria.
e) Se ad un Maestro, oltre al suo lavoro, viene imposto
altro lavoro esterno o ad un altro Maestro che non abbia lavoro proprio viene imposto,
tale Maestro dovrà, con la massima buona fede e come meglio saprà e potrà mettere in
opera il lavoro giornaliero affinché la costruzione non venga abbandonata, secondo il
diritto e l'uso dell'arte muraria senza alcun pregiudizio.
Qualora i proprietari ciò non volessero fare, si esegua secondo la volontà dei
proprietari, sia a cottimo sia a paga giornaliera.
f) Parimenti: Quanto un Maestro, chiunque esso sia,
avendo per le mani un tale lavoro edilizio, venga a morte ed un altro Maestro, che lo
sostituisce, trova le pietre tagliate, collocate o no, per nessuna ragione può togliere
le pietre collocate o rifiutare pietre tagliate non collocate, senza il consiglio e
l'approvazione degli altri operai, affinché i proprietari e l'altra gente dabbene, che
fanno fare tali costruzioni, non abbiano a sopportare inutili spese ed affinché il
Maestro, che per la morte ha lasciato il lavoro, non sia biasimato. Ma se i proprietari
volessero far lasciar via tale valore, egli lascia che accada in quanto che egli non vi
cerchi un affare.
g) Anche il Maestro o quelli che hanno intrapreso tale
opera non debbono dare lavoro a cottimo per tutto quanto riguarda l'opera muraria.
Però qualora si tratti di spezzare o tagliare pietra,
calce o sabbia, ciò può essere fatto, senza pericolo, a cottimo o a paga giornaliera.
h) Qualora vi sia bisogno di muratori per tagliare o
murare pietre ed essi siano a ciò idonei, un Maestro dia pur loro lavoro affinché i
proprietari non abbiano a subire ritardi nella loro opera; e quelli che dunque vengono
ingaggiati siano tranquilli in questo ordinamento: che essi lo facciano di buona voglia.
i) Due Maestri non devono lavorare insieme nella stessa
costruzione o fabbricato; qualora però si tratti di un piccolo fabbricato che deve essere
ultimato immancabilmente entro un termine annuale, allora può essere fatto in comune con
uno che sia Confratello.
k) Parimenti: Se un qualsiasi Maestro inizia una
costruzione ed allega una pianta del fabbricato, di come tale costruzione dovrà essere,
egli non può modificare la pianta, ma deve tertninare secondo la pianta mostrata ai
proprietari, Città o Paesi, in modo che non resti incompiuta.
l) Chiunque sia, Maestro o Socio, che cerchi di
scacciare un altro Maestro, che appartiene al nostro Ordine, dal lavoro o che ambisca quel
lavoro, segretamente o apertainente, senza che il Maestro che esegue la costruzione - sia
piccola o grande - lo sappia o lo voglia, verrà espulso e nessun Maestro o Socio potrà
avere comunanza con lui per tutto il tempo che tale lavoro, di cui si è impossessato
illegalmente, non venga restituito a colui al quale è stato tolto, che questi sia stato
risarcito e che il colpevole non venga anche punito nell'Ordine dei Maestri, secondo
quanto è prescritto dallo Statuto.
m) Parimenti: Chiunque, chiunque esso sia, voglia
intraprendere un'opera muratoria per intero od in parte senza che egli sia pratico del
lavoro o che non abbia servito presso uno del mestiere, né abbia lavorato nelle Logge,
non deve in nessun modo accettare tale lavoro. Ma qualora lo assumesse, nessun Socio
potrà stare con lui, né potrà avere lavoro da lui affinché i proprietari non vengano a
sostenere spese non convenienti per colpa di tale Maestro ignorante.
n) Nessun uomo del mestiere, né Maestro, né Socio,
nessuno, comunque chiamato che non sia del nostro mestiere potrà prestargli aiuto.
o) Nessun uomo del mestiere né Maestro, può, da nessun
Socio, pretendere danaro per insegnarli o istruirlo in ciò che riguarda l'opera degli
Scalpellini. Del pari nessun Parlatore o Socio potrà per denaro istruirlo o insegnargli.
Se però taluno voglia dare a qualcuno istruzione o lezione, lo faccia pure, purché
vicendevolmente o per spirito di fratellanza.
p) Parimenti: Qualsiasi Maestro che abbia un'opera o una
costruzione da solo, può avere tre apprendisti, poiché può dare lavoro anche a Soci
della stessa Loggia. Ma se ha più di una costruzione, egli non deve avere più di due
apprendisti sulla prima costruzione: dunque non abbia più di cinque apprendisti su tutte
le sue costruzioni.
Parimenti: Non può essere ricevuto nell'Ordine alcun uomo
del mestiere o Maestro che non si accosti nell'anno ai sacri Sacramenti, che non tenga
ordine cristiano o che abbia sperperato il suo nel giuoco.
Se inavvertitamente qualcuno sia stato accolto nell'Ordine,
il quale abbia fatto le tali cose prima, con lui nessun Maestro potrà avere comunanza e
nessun Socio potrà stare con lui, fino a che egli non abbia mutata condotta e non sia
stato punito da coloro che sono nell'Ordine.
Nessuno del mestiere o Maestro può stare in concubinaggio.
Ma se egli non voglia modificarsi, nessun Socio né Scalpellino potrà lavorare con lui,
né avere con lui comunanza.
q) Parimenti: Qualora un Socio si trasferisca presso un
qualsiasi Maestro non ancora accolto nell'Ordine dei lavoratori, il Socio per questo non
è punibile.
Similmente se un Socio si trasferisce presso un Maestro di
città o presso un altro Maestro, può essere là ingaggiato; egli può farlo perché ogni
Socio possa cercare ingaggio; ma, ciononostante il Socio si atteaga allo Statuto secondo
quanto precede e quanto segue. E ciò che gli spetta
di versare all'Ordine, lo dia, benché non viva nell'ambito dell'Ordine o presso i suoi
Confratelli.
Qualora però egli prenda in sposa una donna e non viva
nella Loggia e si stabilisca in una città e vi eserciti un mestiere, dovrà dare quattro
Pfenning ad ogni vigilia obbligatoria e deve sopportare tale tassa, perché non vive nella
Loggia.
r) Qualora un Maestro sia stato querelato da un altro
Maestro per aver agito contrariamente allo Statuto della Gente del mestiere, o similmente
un Maestro contro un Socio o un Socio contro un altro Socio, qualsiasi Maestro o Socio
implicato nel fatto deve ricevere il suo dai Maestri che hanno in mano i libri
dell'Ordine; e i Maestri ai quali queste cose vengono denunciate dovranno interrogare
ambedue le parti e fissare loro il giorno per ascoltarli. E per il periodo che precede il
giorno stabilito e fissato per l'escussione, nessun Socio dovrà temere alcun Maestro, né
alcun Maestro alcun Socio ed invece lavorare fino al momento in cui la cosa sarà escussa
e portata a conoscenza. Tutto ciò deve avvenire secondo quanto riconoscono gli uomini del
mestiere: e ciò deve essere successivamente mantenuto. Dunque dove il fatto accade, là
deve essere istruita dal più vicino Maestro che abbia il libro dell'Ordine e nella
giurisdizione in cui il fatto accade.
s) Ogni Parlatore deve tenere in onore suo
Maestro, essergli sottoposto ed ubbidiente secondo il diritto del mestiere di scalpellino,
essergli fedele, com'è giusto e consuetudine. Similmente deve farlo anche un Socio.
t) E anche quando a un Socio erratico è permesso
emigrare per lavorare dovranno congedarsi dal loro Maestro e dalla Loggia in modo da non
essere debitori di nessuno e siano umanamente inquerelabili, com'è giusto.
Parimenti: Un qualsiasi Socio erratico, a qualunque Loggia
venga assegnato, deve essere obbediente al suo Maestro ed al Parlatore, secondo il diritto
e le consuetudini del mestiere murario, e deve anche essere ossequiente agli ordinamenti e
libertà che nelle stesse Logge sono antica consuetudine.
E non deve parlare male né segretamente, né palesemente,
in alcun modo, dell'opera del suo Maestro; qualora un Maestro contravvenga a questo
Statuto, allora questo da chiunque può essere denunciato.
u) Ed anche l'uomo del mestiere che ha la direzione
della Loggia ha in quella contrada la forza ed il potere di giudicare su tutte le
discordie e cose che tocchino l'arte muraria e punire nel suo territorio ed a lui debbono
obbedienza tutti i Maestri, i Parlatori e gli Apprendisti.
x) Qualora un Socio sia emigrato e abbia bisogno di
lavoro murario e questo prima anche di questo Statuto, se volesse servire un uomo del
mestiere per qualche tempo, lo stesso uomo del mestiere e Maestro stesso può accoglierlo
senza pericolo per non meno di due anni.
y) Parimenti: Tutti, Maestri e Soci che sono in
quest'Ordine devono essere osservanti di tutti i Punti ed Articoli che sono scritti sia
prima sia dopo.
z) Quel Maestro che ha uno dei libri, deve, secondo il
giuramento dello Statuto, averne cura, affinché né da lui, né da altri sia copiato,
dato o prestato, affinché i libri restino in efficienza, come la gente del mestiere ha
deciso.
Ma se qualcuno che appartiene all'Ordine ha bisogno di conoscere uno o due articoli, ciò
può essergli dato da tale Maestro per iscritto e lo stesso Maestro, ogni anno, dovrà far
leggere questo Statuto ai Soci nelle Logge.
Parimenti: Se si verificasse una querela per la quale
toccherebbe un inasprimento della punizione, quale l'espulsione di uno del mestiere di
scalpellino, il Maestro in un distretto non potrà agire e giudicare da solo, ma
deve convocare i Maestri più vicini che dalla Confraternita hanno avuto lo scritto di
questo Statuto e il potere, in modo che essi siano in tre ed inoltre i Soci della
Loggia dove la questione è sorta.
E ciò che i tre avranno deciso all'unanimità o a
maggioranza, secondo il loro giuramento e coscienza, ciò dovrà essere mantenuto
dall'intero Ordine della gente del mestiere.
Parimenti: Qualora si verificasse che due o più Maestri,
appartenenti all'Ordine, abbiano discordie fra loro per cose che non concernono l'arte
muraria, non possono, per tali discordie, rivolgersi altrove se non all'arte muraria che
li deve giudicare e sopportare per il meglio e con tutti i loro mezzi, senza pregiudizio
per i diritti dei proprietari o delle città dove la causa è sorta, cui verrà sottoposta
la questione di diritto.
- Ora, affinché questo Ordinamento della Gente del
mestiere sia tenuto il più onestamente possibile, con servizio divino ed altre simili
cose necessarie, così quel Maestro che ha la direzione della Loggia e vuole
servirsi dell'arte muraria e che appartiene a questo Ordine, quando viene ricevuto deve
dare all'Ordine un fiorino dapprima e poi ogni anno deve versare nella scatola dell'Ordine
quattro blappart, cioè un blappart o un boemo ogni giorno di digiuno e un Socio deve
versare quattro blappart: parimenti anche un Apprendista quando ha terminato
l'apprendistato.
- Tutti i Maestri e la Gente del mestiere, che appartengono
a quest'Ordine e che hanno la direzione delle Logge devono avere una scatola e
ogni Socio deve tutte le settimane versare nella cassa un pfenning, e lo stesso Maestro
deve raccogliere fedelmente nella scatola quel denaro e quanto altro piaccia, e rimettere
annualmente all'Ordine nella sede più prossima dove si trovi un libro, per il
servizio divino e per i bisogni dell'Ordine.
- Tutti i Maestri che hanno scatole, se non vi sono libri
nelle stesse Logge, dovranno versare tutti gli anni il denaro ai Maestri dove i libri
stanno. E dove sono i libri lì sia un servizio divino.
Ma se un Maestro o un Socio morisse nelle Logge dove sono i
libri, i Maestri e i Soci che sono nella Loggia ne avvisano il Maestro che ha un libro
dov'è anche lo Statuto.
E quando ciò gli è comunicato egli faccia officiare una
messa in suffragio dell'anima del defunto ed alla stessa messa assistano Maestri e Soci
che sono in Loggia.
- Qualora un Maestro od un Socio incontri delle spese o
spenda qualche cosa per l'Ordine, e sia a conoscenza, in qualche modo, ciò sia avvenuto,
tali spese siano rimborsate dalla scatola dell'Ordine, sia poco o molto.
Qualora uno avesse a fare con la giustizia e con
altre cose, che concernono l'Ordine, sia Maestro sia Socio, debbono l'un l'altro aiutarsi
e dare appoggio, secondo il giuramento dell'Ordine.
- Qualora un Maestro o un Socio cada ammalato o un Socio
che anche è in questo Ordine e che si sia mantenuto sincero nell'arte muraria e così a
lungo si stenda da mancare del nutrimento necessario, chi ha dietro di sé la scatola
dell'Ordine gli dia aiuto e appoggio con prestito dalla scatola per le sue necessità
durante la malattia e finché non sia ristabilito; ma l'interessato deve promettere di
restituire nella scatola il prestito. Ma se in quei giorni di malattia uno decedesse,
dovrà essere recuperato da ciò che egli lascia dopo morto, siano vestiti o altre cose,
quanto serve al conguaglio di ciò che gli fu prestato.
Questo è lo Statuto dei Parlatori e dei Soci
Parimenti: Nessun uomo del mestiere o Maestro può dare
lavoro ad un Socio che abbia con sé una concubina o che pubblicamente conduca una vita
illegale con donne o che annualmente non si confessi e non prenda i sacri Sacramenti,
secondo l'ordine cristiano: né a chi sia notoriamente un giocatore.
Parimenti: Se qualcuno, per cattiveria, si congeda dalle
Logge principali o da altra Loggia, non potrà chiedere lavoro a una di tali Logge per un
anno.
Parimenti: Qualora un uomo del mestiere o un Maestro abbia
nella sua impresa un Socio erratico e gli volesse dare congedo non dovrà dargli congedo
che in un sabato o in un giorno di paga. Lo stesso deve fare un Socio che voglia prendere
congedo.
Parimenti: Nessun Socio può domandare lavoro se non al
Maestro dell'impresa stessa o ai Parlatori.
Statuto degli Apprendisti («Diener»)
Per primo: Nessun uomo del mestiere o Maestro può
accogliere scientemente un Apprendista nato fuori dei matrimonio e perciò prima dì
accoglierlo deve seriamente informarsi ed interrogare in fede tale Apprendista se suo
padre e sua madre erano sposati.
Parimenti: Nessun uomo del mestiere o Maestro potrà nominare Parlatore un suo Apprendista
durante gli anni di apprendistato.
Qualora un Apprendista abbia servito presso un muratore e
vada da un uomo del mestiere per imparare, l'uomo del mestiere non potrà accogliere tale
Apprendista per meno di tre anni.
Nessun uomo dei mestiere o Maestro potrà accogliere un
Apprendista completamente ignaro per meno di cinque anni.
Qualora accada che un Apprendista, senza giustificato
motivo, abbandoni il suo Maestro senza aver servito per il tempo previsto, nessun Maestro
darà lavoro a tale Apprendista; nessun altro Apprendista potrà avere con lui comunanza
alcuna, finché non abbia terminato in modo soddisfacente il suo servizio presso il
Maestro che ciò sia certificato dal Maestro stesso.
Nessun Apprendista può riscattare dal suo Maestro il
servizio obbligatorio, a meno che contragga matrimonio con il consenso del suo Maestro o
altro giustificato motivo costringa a ciò lui o il Maestro.
Parimenti: Se un Maestro ha un libro sotto la giurisdizione
di Strasburgo, dovrà versare annualmente a Natale mezzo fiorino nella cassa di
Strasburgo, finché sarà pagato il debito che si ha con la cassa.
E se un Maestro, che ha un libro, finisca la costruzione e
non abbia altro lavoro in cui impiegare i Soci dovrà inviare libro e denaro appartenenti
all'Ordine al Maestro d'arte di Strasburgo.
Nell'Assemblea di Ratisbona, quattro settimane dopo la
Pasqua e nell'anno di N.S. 1459, il giorno di S. Marco è stato stabilito che il Maestro
Jost Dotzinger di Worms, Architetto della cattedrale di N. S. di Strasburgo e tutti coloro
che nel nostro Ordine gli succederanno in questo lavoro, debba essere Giudice Supremo del
nostro Ordine. La stessa cosa è stata precedentemente stabilita a Spira, a Strasburgo e
ancora a Spira il 9 aprile 1464.
Item. Il Maestro Lorenz Spenning di Vienna sarà anche per
il territorio di Vienna Giudice Supremo.
Questi sono i nomi dei Compagni e dei Maestri che hanno
approvato e giurato questo Statuto nell'Assemblea di Ratisbona nell'anno di N. S. 1459,
quattro settimane dopo Pasqua (segue un lungo elenco di Maestri e di Compagni presenti
nonché la determinazione della circoscrizione territoriale della Fratellanza).
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